
Indice Statuto
- Art. 1 DENOMINAZIONE
- Art. 2 FINALITA’
- Art. 3 Sede dell’Associazione
- Art. 4 Soci
- Art.5 Ammissione dei Soci – Quote associative
- Art. 6 Diritti e doveri dei Soci
- Art. 7 Recesso dei soci
- Art. 8 Esclusione dei soci
- Art. 9 Patrimonio e Reddito
- Art. 10 Organi dell’Associazione
- Art. 11 Assemblea Generale – Composizione
- Art. 12 Assemblea Generale – Convocazione
- Art. 13 Assemblea generale – Validità
- Art. 14 Assemblea Generale – Compiti
- Art.15 Consiglio Direttivo
- Art. 16 Consiglio Direttivo – Compiti
- Art. 17 Consiglio Direttivo – Composizione
- Art.18 Consiglio Direttivo – Validità
- Art.19 Revisori dei Conti
- Art. 20 Maggioranza
- Art. 21 Validità delle delibere
- Art. 22 Nomina delle cariche
- Art. 23 Deleghe
- Art. 24 Verbali
- Art. 25 Modificazioni dello Statuto
- Art. 26 Finanziamento ed esercizio finanziario
- Art. 27 Autonomia Patrimoniale
- Art. 28 Modalità per lo scioglimento
- Art. 29 Controversie
- Art. 30 Disposizioni transitorie e finali
Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita, ai sensi degli articoli 12 e ss. del Codice Civile, l’Associazione denominata:”SEELAB” . L’Associazione e’ apolitica e apartitica e non ha fini di lucro. Opera nell’ambito della Provincia di Frosinone.
L’Associazione è la proprietaria ed unico legale del marchio SEELAB
Con l’adesione a SEELAB, le singole Aziende sono autorizzate ad utilizzare il marchio sui propri supporti cartacei ed informatici.
Art. 2 FINALITA’
L’Associazione SEELAB ha per finalità la promozione ed il coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate allo sviluppo delle imprese, ubicate nel territorio della Provincia di Frosinone.
In particolare l’Associazione d’Impresa SEELAB promuove:
a) l’insediamento e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel settore ICT e della Mutimedialità nella provincia di Frosinone;
b) l’incremento della capacità tecnologica, della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione delle imprese, anche attraverso la collaborazione con Università, Enti di Ricerca, Parchi Scientifici e Tecnologici;
c) l’uso e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;
d) l’ideazione e la realizzazione di progetti comuni a più imprese, in particolare se finalizzati all’aggregazione delle stesse e/o alla realizzazione di servizi, laboratori, strutture industriali e infrastrutture comuni;
e) la formazione, l’aggiornamento e la valorizzazione delle risorse umane;
f) la promozione di standards qualitativi e di compatibilità ambientale delle imprese;
g) la partecipazione a fiere, mostre e convegni;
h) la costituzione di consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei tra le imprese e tra queste ed Enti pubblici e/o privati per la realizzazione dei progetti di cui ai punti b) – g);
i) l’organizzazione di convegni, seminari, mostre ed eventi finalizzati a promuovere le imprese e le attività dell’Associazione;
j) l’individuazione ed il reperimento di risorse finanziarie, contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni da parte di Enti Pubblici e/o privati per il co-finanziamento delle attività e dei progetti di cui ai punti b) – i) precedenti;
l) ogni altra attività integrativa o complementare alle precedenti che abbia per
finalità lo sviluppo e la promozione di SEELAB nel territorio.
L’Associazione potrà inoltre compiere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria e ogni operazione di credito e di finanziamento strumentale al conseguimento dello scopo sociale.
Art. 3 Sede dell’Associazione
La sede dell’Associazione e’ stabilita a Frosinone.
L’indirizzo della sede sociale potrà essere altrove trasferito, nell’ambito della Provincia di Frosinone, con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 4 Soci
I soci sono distinti nelle seguenti qualifiche:
a) Soci Fondatori
sono così qualificati i soci con diritto di voto ai sensi del presente statuto che hanno contribuito alla costituzione di Seelab.
b) Soci Ordinari
Sono soci ordinari le imprese con sede e/o unita’ locali ubicate nell’ambito della Provincia di Frosinone che operano nei seguenti settori:
* Aereospaziale
* Automazione e Robotica
* Biomedicale
* Elettronica ed Elettromeccanica
* Informatica
* Internet ed e-commerce
* Telecomunicazioni
*
Possono altresì aderire in qualità di soci ordinari le imprese con unita’ locali ubicate nella Provincia di Frosinone che, pur operando in settori diversi dai precedenti, abbiano significativi rapporti di fornitura, subfornitura e/o di collaborazione tecnica ed economica con le imprese associate a SEELAB.
Solo i soci ordinari (o loro rappresentanti o delegati di società soci ordinari) possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
c) Soci Sostenitori
Possono aderire in qualità di soci sostenitori imprese, enti pubblici e privati, associazioni, liberi professionisti, privati che condividano le finalità dell’Associazione ed intendano contribuire alla promozione ed allo sviluppo dell’elettronica e delle tecnologie avanzate in provincia di Frosinone.
Art.5 Ammissione dei Soci – Quote associative
Per far parte di SEELAB è necessario rivolgere domanda di adesione all’Associazione, corredata da un profilo aziendale, da sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibererà in merito all’ammissione del nuovo associato durante la prima o quella immediatamente successiva delle sue riunioni.
Il nuovo associato, in qualsiasi momento avvenga la sua ammissione, dovrà corrispondere il rateo mensile della la quota associativa per l’anno in corso.
La quota associativa di ciascun anno viene definita dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell’anno precedente, e deve essere corrisposta da tutti i soci entro il 31 gennaio dell’anno di competenza.
Art. 6 Diritti e doveri dei Soci
Fatto salvo il diritto del Consiglio Direttivo di mantenere alcune informazioni riservate ai soci Fondatori e soci Ordinari, tutti i soci che siano in regola con i versamenti della quota associativa hanno diritto a:
– partecipare alle adunanze e manifestazioni indette dall’Associazione;
– ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall’Associazione.
Doveri dei soci è:
– osservare il presente Statuto e tutte le eventuali disposizioni che gli organi di AIIP dovessero emettere per disciplinare le attività dell’Associazione.
I soci non in regola con i versamenti della quota associativa non hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali fatti salvi gli ulteriori provvedimenti interdittori eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 Recesso dei soci
Il socio che vuole recedere dall’Associazione deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell’Associazione entro il 31 ottobre di ciascun esercizio.
Il recesso è efficace dal primo giorno dell’esercizio successivo. Il recesso non può essere esercitato dal socio che non sia in regola con il versamento delle quote associative e comunque lo stesso sarà sempre tenuto a corrispondere quanto ancora da lui dovuto all’Associazione.
Art. 8 Esclusione dei soci
I soci possono essere esclusi per morosità o indegnità rispetto ai fini perseguiti dall’Associazione previsti dal presente Statuto.
L’esclusione viene deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo, previo esame delle difese scritte che il socio deve far pervenire al Consiglio Direttivo su invito di tale organo. L’esclusione del socio decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di esclusione inviata dal Presidente, per conto del Consiglio Direttivo.
Art. 9 Patrimonio e Reddito
Il patrimonio dell’Associazione’ costituito da:
a) contributi di iscrizione
b) elargizioni, donazioni, lasciti e depositi a favore dell’Associazione
c) eccedenze attive delle gestioni annuali.
I Redditi dell’Associazione sono costituiti da:
a) rendite sul patrimonio
b) quote associative annuali
c) proventi netti di manifestazioni o pubblicazioni dell’Associazione
d) ogni altra entrata non preclusa dalla legge o dallo scopo sociale.
La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili salvo il caso di successione dell’azienda per causa di morte, fusione o scissione della Società associata. Per il caso di trasferimento dell’azienda, l’acquirente dovrà presentare domanda di ammissione all’associazione sulla quale il Consiglio dovrà deliberare a norma del successivo art. 5). L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione da presentarsi all’Assemblea con la relazione del Revisore dei Conti. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè’ fondi o riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 10 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea Generale;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– i Revisori dei Conti, se nominati.
Art. 11 Assemblea Generale – Composizione
L’assemblea generale è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori aventi diritto di voto.
Art. 12 Assemblea Generale – Convocazione
L’Assemblea Generale e’ indetta, in via ordinaria, dal Presidente, almeno una volta all’anno. L’Assemblea Generale può essere indetta, in via straordinaria, dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo ed dell’ordine del giorno della riunione tanto in prima quanto in seconda convocazione. L’avviso di convocazione è inviato a tutti gli associati, con un preavviso di almeno 10 giorni, presso i recapiti (indirizzo di posta elettronica postali, e/o n. di fax, e/o) comunicati dagli associati stessi all’Associazione.
Art. 13 Assemblea generale – Validità
L’Assemblea Generale e’ valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti.
L’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto richieda una maggioranza più elevata.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Generale si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:
– sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza;
– constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso
documentazione;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura
della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere
svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il
verbalizzante.
Art. 14 Assemblea Generale – Compiti
L’Assemblea Generale:
– elegge i membri del Consiglio Direttivo;
– può eleggere i due revisori dei conti e i due supplenti ai sensi dell’art. 9;
– formula le direttive per l’attività dell’Associazione;
– delibera le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione;
– procede all’esame ed all’approvazione del rendiconto annuale di gestione
dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto
all’Assemblea.
Art.15 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e’ composto:
– dal Presidente, scelto tra i Consiglieri;
– da un numero di componenti variabile da tre a undici, eletti dall’Assemblea Generale compreso il Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica due anni e potranno essere riconfermati. Il Presidente non potrà essere in carica per più di due mandati consecutivi.
Art. 16 Consiglio Direttivo – Compiti
Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio dovrà:
– presentare all’Assemblea il rendiconto annuale di gestione;
– nominare il Presidente;
– nominare fino a due Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere;
– vigilare sull’osservanza dello Statuto sociale;
– adempiere gli altri compiti stabiliti dallo Statuto;
– deliberare sulle operazioni e sugli atti di straordinaria amministrazione che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea Generale.
Art. 17 Consiglio Direttivo – Composizione
La composizione del Consiglio Direttivo è la seguente:
– il Presidente;
– il/i Vice-Presidente/i;
– i Consiglieri.
Gli incarichi di Segretario e Tesoriere dell’Associazione possono essere conferiti anche a non Consiglieri.
Qualora non rivestano la carica di Consigliere, il Segretario ed il Tesoriere possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea senza diritto di voto.
Il Presidente:
ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell’Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie e per l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente sarà scelto fra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Il/i Vice-Presidente/i:
sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti quando questi e’ assente o indisponibile o per delega dello stesso Presidente.
Il Segretario:
– assiste il Presidente o il/i Vice-Presidente/i nell’adempimento dei loro compiti e
opera in aderenza a quanto da essi disposto;
– cura l’invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali
pubblicazioni dell’Associazione;.
– provvede alla tenuta del libro dei soci;
– organizza le manifestazioni di carattere generale.
Il Tesoriere:
ha la responsabilità amministrativa dell’Associazione; cura gli adempimenti a ciò connessi, ha la gestione, disgiuntamente col Presidente, dei conti correnti bancari e/o postali dell’Associazione, con facoltà di compiere tutte le relative operazioni, tra le quali quelle di apertura, di chiusura, di effettuare prelievi e versamenti, di emettere assegni.
Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga utile; di ogni seduta è redatto, a cura del Presidente e del Segretario, processo verbale. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su iniziativa di almeno 1/3 dei Consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, ovvero 2 (due) nei casi di urgenza, e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno della riunione.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.
Art.18 Consiglio Direttivo – Validità
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti validi espressi.
Art.18 Revisori dei Conti
I revisori dei conti se nominati:
– vigilano sulla regolare tenuta della contabilità sociale;
– certificano la rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili ed alle disposizioni di legge;
– presentano all’Assemblea Generale un rapporto scritto sulla contabilità sociale.
Essi vengono eletti dall’Assemblea Generale in numero di due, assieme a due supplenti.
Art. 20 Maggioranza
Si intende per maggioranza semplice la maggioranza di metà più uno dei voti validi raccolti, non computando i voti nulli o non espressi.
Art. 21 Validità delle delibere
Quando non diversamente prescritto le deliberazioni sono valide quando raggiungono la maggioranza semplice.
Art. 22 Nomina delle cariche
Tutte le cariche sociali possono essere coperte da legali rappresentanti dei soci fondatori e ordinari, o da rappresentanti da questi espressi con delega scritta all’Associazione; qualora venga meno la delega del socio, l’ex delegato decadrà anche dalle cariche in Associazione. I mandati in Associazione hanno durata biennale come stabilito anche nel precedente articolo 14). I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi mandati. Ogni membro eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica sarà sostituito, fino ad esaurimento dell’elenco, dal primo dei non eletti; il mandato sostitutivo avrà la medesima scadenza che competeva al mandato del titolare sostituito. Le cariche dell’Associazione non sono retribuite.
Art. 23 Deleghe
Il socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee da altro socio avente diritto al voto, con delega scritta. Un socio può essere portatore di non più di una delega.
Art. 24 Verbali
Delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che devono essere trascritti su appositi libri verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25 Modificazioni dello Statuto
Le proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte al voto dell’Assemblea Generale. Per la approvazione della proposta di modifica e’ necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto.
Art. 26 Finanziamento ed esercizio finanziario.
L’Associazione provvede al proprio finanziamento con le rendite di cui all’art. 2.
L’esercizio finanziario dura 12 (dodici) mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio il Presidente sottoporrà al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo ed un Bilancio Preventivo per l’approvazione.
L’Assemblea Generale dovrà essere convocata per l’approvazione entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio. I soci potranno prendere visione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo presso il sito internet dell’Associazione o facendone richiesta al Segretario dell’Associazione o al Tesoriere.
Art. 27 Autonomia Patrimoniale
Il patrimonio di SEELAB risponde solo delle obbligazioni assunte dall’Associazione stessa, ferma restando la responsabilità di legge.
Art. 28 Modalità per lo scioglimento
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere sottoposto a votazione dell’Assemblea Generale e riportare la maggioranza assoluta del numero di soci aventi diritto al voto.
Il relativo verbale assembleare sarà redatto da notaio.
La proposta di scioglimento può essere avanzata:
1. dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei
membri del Consiglio stesso;
2. dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno un quarto dei soci
aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento l’Assemblea Generale nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
Art. 29 Controversie
Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra alcuno di essi e l’Associazione, in merito alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Frosinone.
Art. 30 Disposizioni transitorie e finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge